IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto  in  particolare  l'art.  55,  commi  1  e  2,  del  predetto
decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dall'art. 33,
comma 9, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  con  il  quale  e'
previsto che con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito,
nei  limiti  stabiliti  con  lo   stesso   decreto,   il   versamento
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per i periodi d'imposta 2011 e 2012; 
  Visto il comma 1 dell'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la  razionalizzazione
dei termini di versamento; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge del  23  novembre  2009,  n.  168,
concernente disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 55,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge  n.  78  del  2010,  dall'attuazione   delle   relative
disposizioni possono derivare minori entrate fino a, rispettivamente,
3.050 milioni di euro per l'anno 2011  e  600  milioni  di  euro  per
l'anno 2012; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Differimento del versamento di acconti d'imposta 
 
  1. Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuto  per  il  periodo  d'imposta
2011 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di
versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di  cui  al
comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435. 
  2. Il versamento di 3 punti percentuali  dell'acconto  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuto  per  il  periodo  d'imposta
2012 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di
versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di  cui  al
comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435. 
  3. Ai contribuenti che alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  hanno  gia'  provveduto  al  pagamento  dell'acconto   senza
avvalersi del differimento di cui  al  comma  1  compete  un  credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. Per i soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto   tenendo   conto   del
differimento previsto dal comma 1 e dal comma 2. 
  5.  Il  differimento  di  cui  ai  commi  1  e  2  produce  effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. 
  6.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno   tenuto   conto   del
differimento di cui  al  comma  1  restituiscono  le  maggiori  somme
trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2011.
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre
1997, n. 445. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 209